L’Avvocato Davide Cornalba ci invia questo approfondimento dal suo blog contenenti tre consigli legali utilissimi per le prossime stagioni

1 Impara ad analizzare l’illecito altrui

L’Avv. Davide Cornalba oggi focalizza la sua attenzione su un tema delicato e quanto mai attuale, quello della “responsabilità extracontrattuale da fatto illecito altrui”. L’Avvocato Davide Cornalba evidenzia come il comparto della responsabilità civile tocchi una parte molto vasta del diritto civile, poiché si applica all’area della responsabilità da colpa medica, a quella che afferisce ai danni da incidente stradale e a quella che tocca il settore della colpa professionale. Tuttavia, al di là dell’oggetto di discussione a cui si lega,il tema della responsabilità civile può legare a diverse situazioni: un rapporto sorto prima della firma di un contratto e, in questo caso, si parla di “responsabilità precontrattuale”; l’inosservanza di un obbligo derivato da un contratto, cioè la “responsabilità contrattuale”; un’irregolarità nell’applicazione del principio del “neminem laedere”, in riferimento alla cosiddetta “responsabilità extracontrattuale” o “aquiliana”. L’Avv. Davide Cornalba con questo approfondimento si sofferma sulla “responsabilità extracontrattuale da fatto illecito altrui”, di cui si parla all’interno dell’articolo 2043 del Codice Civile.

A tal proposito, quest’ultimo afferma che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. L’articolo citato è molto generico e, proprio per questo motivo, si può applicare alle diverse questioni legate ad un fatto illecito, sempre qualora si concretizzino le situazioni previste dalla legge. Perché la responsabilità aquiliana o extracontrattuale si realizzi e ne venga legittimata l’esistenza, si deve realizzare la contemporanea presenza dei seguenti elementi: un fatto illecito, che vada a contraddire il “principio del neminem laedere”; la violazione ingiustificata di un diritto e/o interesse che gode di rilevanza giuridica; l’evidente legame di causalità tra il fatto commesso ed il danno subito; “la colpevolezza dell’agente di compiere un atto contrario alla legge e l’imputabilità del fatto lesivo”.

2 Tieni a mente il “quantum risarcibile”

L’Avv. Davide Cornalba afferma che l’eventuale compresenza di tutti questi elementi deve essere valutata dal giudice che, allo stesso tempo, deve definire il “quantum risarcibile”. Quest’ultimo identifica la quantità di soldi che va riconosciuta come risarcimento, tenendo in considerazione l’istanza avanzata da colui che ha subito il danno ed il contesto in cui si è realizzata la situazione. La disciplina della responsabilità da fatto illecito altrui si applica principalmente ai casi di incidente stradale. L’Avv. Davide Cornalba  richiama a tal proposito il Codice delle Assicurazioni Private, con particolare riferimento al Decreto Legislativo numero 209 del 9 settembre 2005. La norma afferma che la persona vittima di un danno causato da un incidente stradale può fare richiesta di risarcimento presso la Compagnia assicurativa del mezzo che ha causato il sinistro. Insieme alla richiesta, colui che ha subito il danno dovrà presentare anche tutti i documenti, finalizzati a dimostrare la validità della richiesta, allegando i dati di tutti i soggetti coinvolti, le foto dei veicoli danneggiati e la piena disponibilità nel far esaminare il mezzo danneggiato dai periti specializzati. Altrimenti, qualora si concretizzino i presupposti, la richiesta può essere inoltrata alla propria assicurazione, come “risarcimento diretto”. In questo caso, invece, spiega l’Avv. Davide Cornalba, colui che ha subito il danno deve inoltrare la domanda di risarcimento direttamente alla propria assicurazione, risparmiando sui tempi necessari per la corresponsione del danno subito. Secondo quanto previsto dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, anche in questa seconda ipotesi, la persona danneggiata deve portare ogni prova per suffragare la sua richiesta di risarcimento.

3 Impara la procedura rapida per richiedere il risarcimento del danno

L’assicurato danneggiato deve rivolgersi al danneggiante per richiedere il risarcimento: ad esempio, nel caso di danni all’auto, ci si rivolge direttamente alla compagnia assicurativa. Ma che cosa succede nel momento in cui si chiede un risarcimento per gli altri danni riportati? L’indennizzo diretto, ad esempio, prevede che l’incidente sia avvenuto in Italia tra due veicoli sempre immatricolati in Italia. In questo caso i danni fisici riportati non devono superare i 9 punti di invalidità. La seconda procedura, che è nota con il termine di “ordinaria”, prevede di chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia responsabile del sinistro. Questa procedura è molto più lunga: implica infatti anche gli incidenti tra più di due veicoli o i casi in cui i punti di invalidità superino i 9 punti.

 

 

 

 

Di Editore